Art. 11
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[1]Nella tabella B annessa alla presente legge, e' indicata la misura della tassa dovuta una volta tanto all'atto della presentazione della domanda intesa ad ottenere il riconoscimento legale o il pareggiamento e quella della tassa annua dovuta dalle scuole che abbiano ottenuto l'uno o l'altro di tali benefici. Tali tasse sono devolute all'E.N.I.M.S.
[2]La predetta tabella B puo' essere modificata con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, d'intesa con quello per le finanze, udito il commissario dell'E.N.I.M.S.
Testo in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008
