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[1]Negli istituti tecnici commerciali e per geometri sedi di esami di abilitazione funzionano due Commissioni esaminatrici, una per la sezione commerciale, l'altra per la sezione geometri. In tutti gli altri istituti sedi di esami di maturita' e di abilitazione, la Commissione esaminatrice e' unica, salvo quanto e' previsto nell'ultimo comma del presente articolo.

[2]La Commissione esaminatrice si suddivide in due Sottocommissioni, in relazione alle materie o gruppi di materie che formano oggetto dell'esame.

[3]Negl'istituti d'istruzione tecnica e femminile la Commissione potra' dividersi in piu' di due Sottocommissioni.

[4]Negl'istituti popolosi e con piu' sezioni parallele, il Ministro per l'educazione nazionale puo' nominare due Commissioni ripartendo per ciascuna delle due le singole sezioni che, con i relativi esaminatori, saranno ad esse assegnate.

Testo in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-01-19;86~art15 · fonte del testo