Art. 14
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008. 68 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Salvo il disposto dell'art. 30, sono sedi di esami di maturita' e di abilitazione gli istituti Regi, le scuole militari, le scuole dei collegi appartenenti al Partito Nazionale Fascista (G.I. L.), le scuole pareggiate alle Regie. Sono altresi' sedi di esami di maturita' e di abilitazione le scuole annesse ai Reali educandati che abbiano ordinamento conforme a quello delle corrispondenti scuole Regie ed abbiano personale insegnante governativo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-01-19;86~art14 · fonte del testo