Art. 16
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Presso ciascuna scuola sede di esami di maturita' o di abilitazione il Ministro per l'educazione nazionale nomina due delegati, per l'ufficio, rispettivamente, di presidente della Commissione esaminatrice e di vicepresidente.
[2]Il primo e' scelto:
- a)tra i professori titolari delle universita' o degli istituti universitari e, per gli esami di maturita' artistica, anche tra i titolari delle Regie accademie di belle arti e i Regi soprintendenti alle antichita' e all'arte;
- b)tra i professori incaricati d'insegnamento universitario e i liberi docenti che non appartengano ai ruoli delle scuole degli ordini medio, superiore e femminile;
- c)tra i professori delle universita' o degli istituti universitari e tra gli ispettori centrali per l'insegnamento medio, superiore e femminile, che siano stati collocati a riposo.
[3]Il secondo e' un preside titolare d'istituto Regio o pareggiato dello stesso tipo dell'istituto sede di esame. Qualora non sia possibile provvedere con presidi in attivita' di servizio, il secondo delegato puo' essere scelto tra i presidi a riposo o tra gli appartenenti ad una qualsiasi delle categorie indicate nel precedente comma. In quest'ultimo caso, la presidenza della Commissione esaminatrice e' assunta dal delegato, in attivita' di servizio, piu' anziano o piu' elevato in grado.
[4]Negl'istituti tecnici agrari, industriali e nautici, negl'istituti femminili e negli istituti in cui i presidi sono obbligati all'insegnamento, il secondo delegato e' il preside titolare della scuola; se questi manca, il secondo delegato e' scelto con l'osservanza delle norme di cui al precedente comma.
[5]Negl'istituti tecnici commerciali e per geometri in cui, a norma dell'art. 15, funzionano due Commissioni esaminatrici, il Ministro per l'educazione nazionale nomina il secondo delegato in ciascuna delle due Commissioni, con l'osservanza delle norme di cui al terzo comma.
[6]E' data facolta' al Ministro per l'educazione nazionale di scegliere il primo delegato, limitatamente agli esami di abilitazione tecnica, tra esponenti autorevoli di vari rami di attivita' cui si riferiscono gli esami, e, limitatamente agli esami di maturita' artistica, tra personalita' eminenti nel campo delle arti.
Testo in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008
