Art. 6
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 1946 al 22 dicembre 2008. 149 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Le scuole non Regie, autorizzate da almeno un anno, possono ottenere il riconoscimento legale, a condizione:
tolto: a) che la sede della scuola risponda a tutte le esigenze igieniche e didattiche, e l'arredamento, il materiale didattico, scientifico e tecnico, l'attrezzatura dei laboratori, delle officine, delle aziende e delle palestre ginnastiche siano sufficienti e adatti, in relazione al tipo della scuola stessa;
tolto: b) che nella scuola sia impartito l'insegnamento e siano svolte le esercitazioni pratiche prescritte per le corrispondenti scuole Regie, secondo l'ordine e i limiti dei programmi ufficiali;
tolto: c) che gli alunni siano provvisti dei legali titoli di studio per le classi che frequentano;
tolto: d) che il personale insegnante sia iscritto all'albo professionale, o, se trattasi d'insegnamenti per i quali non e' prevista l'iscrizione all'albo, sia munito del titolo di abilitazione, e che, del pari, il personale tecnico e gl'istruttori pratici siano in possesso dei titoli richiesti dalle disposizioni vigenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-01-19;86~art6 · fonte del testo