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[1]Le scuole non Regie e i corsi di cui al terzo comma del precedente articolo possono essere aperti al pubblico e gestiti soltanto da cittadini italiani che abbiano compiuto il 30° anno di eta' e siano in possesso dei necessari requisiti professionali, morali e politici. A tal fine sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalita'.

[2]La stessa facolta' e' riconosciuta alle persone giuridiche italiane, ma in tal caso i requisiti dianzi indicati devono essere posseduti dal rappresentante legale dell' Ente.

Testo in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1942-01-19;86~art2 · fonte del testo