Art. 21
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[1]Gli alunni interni che in seguito a regolare iscrizione abbiano frequentato l'ultimo anno di corso negl'istituti sedi di esami di maturita' e di abilitazione, sostengono gli esami negli istituti stessi.
[2]Salvo il disposo dell'art. 32, tutti gli altri candidati sostengono gli esami esclusivamente presso gl'istituti Regi, e nel luogo di residenza abituale della famiglia o nella sede viciniore, qualora nel luogo stesso non esistano istituti Regi. A tal fine, non piu' tardi del 1° marzo, essi debbono presentare all'istituto Regio la relativa domanda e il certificato di residenza, con facolta' di produrre successivamente, e in ogni caso non oltre il 31 maggio, i documenti prescritti, a corredo della domanda, con la quietanza della tassa pagata all'Ufficio del registro, ovvero all'istituto, se questo e' autonomo nel funzionamento amministrativo. Il Regio provveditore agli studi puo' assegnare tali candidati ad un istituto della stessa sede, diverso da quello al quale hanno presentata domanda, curando, in ogni caso, che gli alunni di un istituto privato siano assegnati allo stesso istituto Regio.
Testo in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008
