Art. 32
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008. 69 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Coloro che provengono da istituti, che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa, possono sostenere, in qualita' di alunni esterni, esami di ammissione, d'idoneita' e di licenza con piena validita' a tutti gli effetti nelle scuole legalmente riconosciute dipendenti dall'autorita' ecclesiastica. Essi possono altresi' sostenere gli esami di maturita' o di abilitazione oltre che nelle scuole Regie nelle scuole dipendenti dall'anzidetta autorita' che siano sedi degli esami di Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-01-19;86~art32 · fonte del testo