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[1]Gli alunni interni d'istituti Regi, pareggiati o riconosciuti legalmente, che abbiano conseguita nello scrutinio finale una votazione in condotta di almeno sette decimi e una votazione media di almeno cinque decimi in profitto, sono ammessi a sostenere nella sessione estiva gli esami di maturita' e di abilitazione. Gli alunni interni che non abbiano conseguiti nello scrutinio finale tali votazioni sostengono gli esami di maturita' e di abilitazione nella sessione autunnale.

[2]Gli alunni iscritti alla penultima classe del corso che abbiano compiuto o compiano entro l'anno solare 18 anni di eta' non possono sostenere gli esami di maturita' o di abilitazione, se non abbiano conseguito nello scrutinio finale la promozione all'ultima classe del corso stesso con una votazione media di almeno sette decimi.

Testo in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-01-19;86~art22 · fonte del testo