Art. 23
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008. 257 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Il presidente della Commissione esaminatrice, coadiuvato dal vice presidente, vigila sullo svolgimento degli esami, interviene nella compilazione dei temi che non debbano essere inviati dal Ministero dell'educazione nazionale, nella revisione degli elaborati e nelle interrogazioni.
tolto: Al termine delle operazioni di esame della prima sessione, il presidente, nella seduta plenaria della Commissione esaminatrice, sulla scorta dei giudizi espressi dai singoli insegnanti e tenuto altresi' conto della carriera scolastica, qualora si tratti di alunni interni d'istituti Regi, pareggiati o riconosciuti legalmente, decide con giudizio circostanziato, quali candidati siano da dichiararsi maturi o abilitati, e quali respinti a causa della loro preparazione dimostratasi cosi' deficiente da far ritenere impossibile il conseguimento della maturita' o dell'abilitazione nella sessione autunnale. Per i candidati dichiarati maturi o abilitati, il presidente determina il voto per ciascuna materia, che non puo' essere inferiore ai sei decimi.
tolto: Per tutti gli altri candidati, il presidente, in base ai giudizi espressi dai singoli insegnanti, determina le prove che sono ammessi a ripetere nella sessione autunnale, qualunque ne sia il numero.
tolto: Con la procedura di cui al secondo comma, nella sessione autunnale il presidente decide quali candidati siano da dichiararsi maturi o abilitati, oppure respinti.
tolto: Le decisioni del presidente sono definitive.
tolto: Infine, dopo la chiusura della sessione autunnale, il presidente riferisce, non piu' tardi del 31 ottobre, con una particolareggiata relazione, sul funzionamento dell'istituto, sull'andamento degli esami, sullo stato degli studi e la preparazione dei candidati.
tolto: Il Ministro per l'educazione nazionale presenta al Consiglio dell'educazione, delle scienze e delle arti le relazioni dei presidenti, accompagnandole con una relazione riassuntiva.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-01-19;86~art23 · fonte del testo