Art. 24
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008. 91 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Gli alunni interni d'istituti Regi, pareggiati o riconosciuti legalmente che siano stati rimandati o respinti nella sessione estiva di esami, non possono, nello stesso anno, sostenere esami di maturita' o di abilitazione di tipo diverso. La stessa disposizione si applica agli alunni che siano stati rimandati alla sessione autunnale a norma del primo comma dell'art. 22.
tolto: Ugualmente non possono sostenere nello stesso anno esami di maturita', o di abilitazione di tipo diverso gli altri candidati non provenienti da una delle anzidette scuole, che siano stati rimandati o respinti nella sessione estiva.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-01-19;86~art24 · fonte del testo