Art. 26
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[1]L'indennita' da corrispondersi ai delegati ministeriali e ai membri della emissione e il compenso ai segretari, negl'istituti Regi aventi autonomia amministrativa e negli istituti non Regi dichiarati sedi di esami di Stato, sono a carico degl'istituti stessi.
[2]Le tasse di esame e di diploma dovute dai candidati agli esami di maturita' e di abilitazione negl'istituti Regi aventi autonomia amministrativa o negl'istituti non Regi sedi di esami di Stato, sono versate agli istituti stessi. La quota di un terzo per ogni tassa di diploma versata agl'istituti anzidetti e' devoluta all'erario.
Testo in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008
