Art. 31
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008. 99 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I laureati in sacra teologia, di cui all'art. 40 del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, e i laureati in altre discipline ecclesiastiche, sono ammessi a partecipare agli esami di abilitazione o di concorso per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneita', ai soli fini dell'insegnamento nelle scuole dipendenti dalle autorita' ecclesiastiche relativamente alle discipline per cui sono richieste le lauree in lettere o in filosofia.
tolto: Agli stessi fini, i laureati in diritto canonico e in «utroque jure» sono ammessi a partecipare agli esami di abilitazione o di concorso per il conseguimento dell'abilitazione o della idoneita', relativamente alle discipline giuridiche.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-01-19;86~art31 · fonte del testo