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[1]I laureati in sacra teologia, di cui all'art. 40 del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, e i laureati in altre discipline ecclesiastiche, sono ammessi a partecipare agli esami di abilitazione o di concorso per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneita', ai soli fini dell'insegnamento nelle scuole dipendenti dalle autorita' ecclesiastiche relativamente alle discipline per cui sono richieste le lauree in lettere o in filosofia.

[2]Agli stessi fini, i laureati in diritto canonico e in «utroque jure» sono ammessi a partecipare agli esami di abilitazione o di concorso per il conseguimento dell'abilitazione o della idoneita', relativamente alle discipline giuridiche.

Testo in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-01-19;86~art31 · fonte del testo