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Coloro che provengono da istituti, che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa, possono sostenere, in qualita' di alunni esterni, esami di ammissione, d'idoneita' e di licenza con piena validita' a tutti gli effetti nelle scuole legalmente riconosciute dipendenti dall'autorita' ecclesiastica. Essi possono altresi' sostenere gli esami di maturita' o di abilitazione oltre che nelle scuole Regie nelle scuole dipendenti dall'anzidetta autorita' che siano sedi degli esami di Stato.

Testo in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-01-19;86~art32 · fonte del testo