Art. 33
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[1]Le scuole non Regie e i corsi di cui al terzo comma dell'art. 1 che siano stati autorizzati dai Regi provveditori agli studi sono tenuti a chiedere, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, la conferma della autorizzazione, secondo le norme stabilite dai precedenti articoli, versando all'E.N.I.M.S., qualora ottengano la conferma stessa, la tassa annua di funzionamento di cui al precedente art. 3.
[2]Le scuole non Regie e i corsi di cui al terzo comma dell'art. 1 che siano stati autorizzati dal Ministro per l'educazione nazionale, a norma della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 15, non sono tenuti a chiedere una nuova autorizzazione; ma debbono egualmente versare all'E.N.I.M.S. la tassa annua di funzionamento, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008
