Art. 34
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[1]Le scuole attualmente pareggiate alle Regie e quelle che tuttora godono del beneficio previsto dall'art. 51 del R. decreto 4 maggio 1925-III, n. 653, per effetto della associazione all'E.N.I.M.S. o in virtu' di altre disposizioni, conservano il pareggiamento o il riconoscimento legale ai sensi delle presenti disposizioni. Entro un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, tali scuole debbono essere, a cura dell'E.N.I.M.S., ispezionate al fine di accertare se si siano uniformate alle condizioni volute dagli articoli 6 e 8, per la concessione, rispettivamente, del riconoscimento legale o del pareggiamento.
[2]Alle scuole attualmente gestite dall'E.N.I.M.S. si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 7.
[3]Le scuole specificate nel primo comma del presente articolo sono tenute a versare all'E.N.I.M.S. a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, la tassa annua stabilita dall'annessa tabella B.
Testo in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008
