Art. 7
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008. 107 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La concessione del riconoscimento legale di cui al precedente articolo comporta, limitatamente ai soli alunni interni, salvo peraltro il disposto dell'art. 32, la piena validita', a tutti gli effetti, degli studi compiuti, degli esami sostenuti presso la scuola non Regia che abbia ottenuto il detto beneficio, fatta eccezione per l'esame di maturita' e di abilitazione, per il quale valgono le norme dell'art. 14.
tolto: Le scuole non Regie istituite o gestite direttamente o per delega dall'E. N.I.M.S., ai sensi del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI; n. 928, convertito, con modificazioni, nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 15, godono senz'altro del riconoscimento legale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-01-19;86~art7 · fonte del testo