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Gli ecclesiastici e i religiosi non provvisti di laurea che alla data della presente legge abbiano insegnato lodevolmente da almeno cinque anni nelle scuole riconosciute dipendenti dalle autorita' ecclesiastiche, sono ammessi ad usufruire della concessione di cui all'art. 31, purche' abbiano regolarmente compiuto il curriculum di studi prescritto per il sacerdozio dal Codice di diritto canonico.

Testo in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-01-19;86~art38 · fonte del testo