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A coloro che intendano reimpiegare in attivita' produttive, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sara' ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale del 4 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza del doppio dell'indennizzo utilizzato.

Testo in vigore dal 11 febbraio 1980 al 4 maggio 1985

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-01-26;16~art2 · fonte su Normattiva