Art. 2
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A coloro che intendano reimpiegare in attivita' produttive, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sara' ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale del 4 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza del doppio dell'indennizzo utilizzato.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1980 al 4 maggio 1985
