Art. 5
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Il valore dei beni, diritti ed interessi ai fini della presente legge sara' determinato, sentito il parere degli uffici tecnici erariali, dalle commissioni previste dal successivo articolo 10. Le valutazioni saranno fatte, per le perdite avvenute anteriormente al 1 gennaio 1950, sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti al 1938 e moltiplicati per 40 volte. I titolari di beni che, in conseguenza di risarcimenti ottenuti con appositi accordi da Stati esteri, abbiano, in sede di ripartizione dei valori, beneficiato di un indennizzo calcolato in base a coefficienti di rivalutazione fino a 25 volte il valore al 1938, godranno per detti beni di un ulteriore coefficiente di rivalutazione pari a 15 volte il valore al 1938. Per le perdite avvenute posteriormente al 1 gennaio 1950, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate e nel momento in cui furono adottati dalle autorita' straniere i primi provvedimenti limitativi od impeditivi della proprieta' o comunque nel momento in cui si e di fatto verificato lo spossessamento. Per gli aventi diritto di cui al precedente articolo 3, la conversione in lire italiane dell'ammontare delle valutazioni sara' effettuata secondo un tasso di cambio stabilito con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari a quello corrente alla data in cui si e' verificato l'evento che ha causato il danno da indennizzare. Gli interessati che presentino la domanda per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge possono, nella domanda stessa, chiedere una revisione della stima dei beni gia' effettuata con carattere di dichiarata provvisorieta' sulla base delle precedenti disposizioni di legge che regolano la materia.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1980 al 4 maggio 1985
