L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per il quinquennio 1981-85, e' autorizzata a provvedere, ai sensi della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni ed integrazioni, all'impianto di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comune di nuova istituzione nonche' nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani.

Testo vigente dal 19 maggio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-14;220~art1 · fonte su Normattiva