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Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi del 24 aprile 1982, numeri 335, 336 e 337, di attuazione dell'articolo 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, il ruolo degli agenti e quello degli assistenti sono unificati nel ruolo degli agenti e degli assistenti. Il ruolo di cui al comma precedente e' articolato nelle seguenti qualifiche:

  • a)agente;
  • b)agente scelto;
  • c)assistente;
  • d)assistente capo. La dotazione organica del ruolo degli agenti e degli assistenti e' quella prevista nella tabella A allegata alla presente legge. Dalla stessa data il ruolo degli operatori tecnici e quello dei collaboratori tecnici sono unificati nel ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici. Il ruolo di cui al comma precedente e' articolato nelle seguenti qualifiche:
  • a)operatore tecnico;
  • b)operatore tecnico scelto;
  • c)collaboratore tecnico;
  • d)collaboratore tecnico capo. La dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici e' quella prevista nella tabella B allegata alla presente legge. La qualifica di assistente e quella di collaboratore tecnico si conseguono a ruolo aperto per anzianita' senza demerito dopo 14 anni di complessivo servizio. Agli scrutini per la frequenza dei corsi di aggiornamento per la promozione alla qualifica di assistente capo e di collaboratore tecnico capo e' ammesso il personale con le qualifiche di assistente e di collaboratore tecnico con almeno 10 anni di effettivo servizio nelle qualifiche stesse.

Testo in vigore dal 19 agosto 1982 al 21 novembre 1987

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;569~art1 · fonte del testo