Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1982 al 21 novembre 1987. Leggi il testo vigente →
Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi del 24 aprile 1982, numeri 335, 336 e 337, di attuazione dell'articolo 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, il ruolo degli agenti e quello degli assistenti sono unificati nel ruolo degli agenti e degli assistenti. Il ruolo di cui al comma precedente e' articolato nelle seguenti qualifiche:
- a)agente;
- b)agente scelto;
- c)assistente;
- d)assistente capo. La dotazione organica del ruolo degli agenti e degli assistenti e' quella prevista nella tabella A allegata alla presente legge. Dalla stessa data il ruolo degli operatori tecnici e quello dei collaboratori tecnici sono unificati nel ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici. Il ruolo di cui al comma precedente e' articolato nelle seguenti qualifiche:
- a)operatore tecnico;
- b)operatore tecnico scelto;
- c)collaboratore tecnico;
- d)collaboratore tecnico capo. La dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici e' quella prevista nella tabella B allegata alla presente legge. La qualifica di assistente e quella di collaboratore tecnico si conseguono a ruolo aperto per anzianita' senza demerito dopo 14 anni di complessivo servizio. Agli scrutini per la frequenza dei corsi di aggiornamento per la promozione alla qualifica di assistente capo e di collaboratore tecnico capo e' ammesso il personale con le qualifiche di assistente e di collaboratore tecnico con almeno 10 anni di effettivo servizio nelle qualifiche stesse.
Testo in vigore dal 19 agosto 1982 al 21 novembre 1987
