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Per le nuove costruzioni delle navi complete e per i lavori e le unita' di cui all'articolo 1, il Ministro della marina mercantile puo' concedere alle imprese di costruzione navale nazionali, per i contratti di costruzione stipulati nel periodo dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1990, un contributo calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, comprese eventuali aggiunte o varianti di data certa anteriore a quella di ultimazione della costruzione, pari al 28 per cento per gli anni 1987 e 1988. La predetta percentuale e' ridotta al 20 per cento per le commesse relative a nuove costruzioni di valore inferiore ai 6 milioni di ECU.1 Per gli anni 1989 e 1990, il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 3, della Direttiva CEE, stabilisce eventuali variazioni alle aliquote di contribuzione previste nel comma 1. Il Ministro della marina mercantile puo' stabilire, con proprio decreto, le aliquote del contributo fino al massimo del 28 per cento anche per le commesse inferiori a 6 milioni di ECU, nei casi di:

  • a)proposte di commesse per le quali le imprese di costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in concorrenza con cantieri di paesi terzi;
  • b)proposte di commesse per le quali le imprese di costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in concorrenza con imprese di paesi comunitari i quali applichino aiuti piu' elevati rispetto a quelli previsti dal comma 1;
  • c)commesse per la costruzione di navi destinate al traffico di cabotaggio.1 Qualora la Commissione delle Comunita' economiche europee richieda la notifica preventiva delle proposte di singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 4 della direttiva CEE, la concessione dell'aiuto e' sospesa fino all'autorizzazione della Commissione e sono sospesi i termini previsti per lo stesso aiuto. Il Ministro della marina mercantile puo' stabilire, con proprio decreto, aliquote di contributo superiori a quelle indicate nel presente articolo per le commesse provenienti da paesi in via di sviluppo, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 7, della Direttiva CEE. Le singole proposte di aiuto sono previamente notificate alla Commissione delle Comunita' economiche europee per la verifica della specifica componente "sviluppo" dell'aiuto proposto e della conformita' dello stesso con le condizioni stabilite dal gruppo di lavoro n. 6 dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), richiamate dall'articolo 4, paragrafo 7, della Direttiva CEE. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso anche per lavori di trasformazione e modificazione navale iniziati nel periodo dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1990. Non si applica per detti lavori la riduzione prevista per le costruzioni di valore inferiore a 6 milioni di ECU. Ai contratti di costruzione sono assimilate, ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, le dichiarazioni di costruzione in proprio dell'impresa di costruzione navale, purche' la data di inizio dei lavori ricada nel periodo indicato nel predetto comma 1. In tale caso le aliquote si calcolano sul valore dichiarato dall'impresa con riferimento all'anno di inizio dei lavori. Il contributo e' riferito alla data di stipulazione del contratto di costruzione o, in assenza di contratto e nel caso di trasformazione e modificazione navale, alla data di inizio dei lavori. Il calcolo per riferire il contributo alla data del contratto o di inizio dei lavori, ai sensi del presente articolo, e' effettuato in sede di liquidazione finale, tenendo conto dei tempi con cui il contributo stesso e' effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale e per un periodo non superiore a trenta mesi. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 44.600 milioni per l'anno 1989, di lire 83.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 222.000 milioni per l'anno 1991.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 13 ottobre 1989

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1989

Il Decreto 13 ottobre 1989 (in G.U. 16/03/1990, n. 63) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1989 e con riferimento ai contratti stipulati a partire da tale data, le percentuali di contribuzione di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, sono ridotte, rispettivamente, dal 28% al 26% e dal 20% al 16%. Con la medesima decorrenza di cui al comma precedente, l'aliquota massima di contributo di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e' fissata al 26%".

Testo in vigore dal 31 marzo 1990 al 19 giugno 1990

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-06-14;234~art2 · fonte su Normattiva