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Il Ministero della marina mercantile esercita il controllo e la vigilanza sull'attivita' delle imprese ammesse alle provvidenze della presente legge, limitatamente alla utilizzazione delle stesse provvidenze. Le imprese interessate devono periodicamente fornire le informazioni necessarie alla verifica dei risultati conseguiti con i provvedimenti adottati sulla base della presente legge, nonche' ogni altra notizia richiesta dall'Amministrazione marittima per una piu' approfondita conoscenza dell'attivita' svolta. In caso di inosservanza del predetto obbligo e' sospeso l'esame delle domande di concessione del contributo. Per l'esercizio del controllo e della vigilanza, il Ministero della marina mercantile si avvale anche del Registro italiano navale. Le spese per l'espletamento dei compiti indicati nei commi precedenti nonche' quelle per consulenze, indagini, per la partecipazione ai lavori di organismi internazionali, a convegni di studio, a manifestazioni, ad incontri organizzati per promuovere i necessari rapporti di collaborazione con amministrazioni, enti o societa' nazionali o estere operanti nel settore, per impegni di carattere internazionale nell'interesse delle imprese di costruzione, riparazione e demolizione navale, sempre che rientrino, nella materia disciplinata nella presente legge, gravano su appositi fondi da costruirsi mediante ritenute del 2 per mille sulle somme pagate per i contributi concessi. Dette somme vengono iscritte in apposito capitolo del bilancio del Ministero della marina mercantile. Per l'esercizio della vigilanza e' assegnata al Registro italiano navale la meta' della ritenuta suddetta e all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale - di Roma un quarto della ritenuta medesima.

Testo in vigore dal 21 giugno 1989 al 22 agosto 1997

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urn:nir:stato:legge:1989-06-14;234~art24 · fonte su Normattiva