Art. 9
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Per i lavori relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e grande riparazione delle unita' di cui all'articolo 1 effettuati nei cantieri nazionali o dei paesi memmbri delle Comunita' europee, il Ministro della marina mercantile puo' concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari. Il contributo di cui al comma 1 e' inteso ad allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi nazionali a quelle conformi alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti all'esportazione di navi) e successive modifiche, di seguito denominata "accordo OCSE". Il contributo e' ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera, comprensivo dell'eventuale revisione e delle aggiunte e/o varianti risultanti da atti di data certa anteriore all'ultimazione dei lavori o, in assenza di contratto, al prezzo dichiarato dal cantiere ed e' concesso ad iniziative per le quali i relativi contratti siano stati stipulati successivamente al 1 gennaio 1987 ovvero per le quali, in assenza di contratto, i relativi lavori abbiano avuto inizio da tale data. L'importo del contributo non puo' essere superiore alla differenza tra due piani d'ammortamento a rate costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e della durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al citato accordo OCSE e l'altro al tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti per il credito navale fissato semestralmente con proprio decreto dal Ministro del tesoro e vigente alla data del contratto o, in assenza di contratto, alla data di inizio dei lavori.
Testo in vigore dal 21 giugno 1989 al 12 dicembre 1990
