Disposizioni

Art. 22 — Interventi urgenti

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Nei casi di necessita' e urgenza, al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, nel limite annuo complessivo stabilito con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, nei limiti delle risorse ivi previste. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 1 agosto 2016 al 1 gennaio 2025

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urn:nir:stato:legge:2016-07-21;145~art22 · fonte su Normattiva