[1]L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed e' collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di eta':

[2]generale......................... anni 70 colonnello........................ anni 68 tenente colonnello.................... anni 66 maggiore......................... anni 64 capitani, tenenti e sottotenenti............. anni 62 L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed e' collocato in congedo assoluto anche prima del raggiungimento dei limiti di eta' indicati al comma precedente, quando sia riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi servizio.7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 ottobre 1969, n. 803

7

La L. 30 ottobre 1969, n. 803 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "a modifica dell'art. 45 della legge 29 marzo 1956, n. 288, il limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto nel grado di maggiore e' elevato da 64 a 65 anni".

Testo vigente dal 7 dicembre 1969

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 dicembre 1969

Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1956 al 7 dicembre 1969.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 ottobre 1969, n. 803

    La L. 30 ottobre 1969, n. 803 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "a modifica dell'art. 45 della legge 29 marzo 1956, n. 288, il limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto nel grado di maggiore e' elevato da 64 a 65 anni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art45 · fonte del testo