I trasferimenti di beni mobili ed immobili dipendenti dall'attuazione della presente legge, sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.

Testo vigente dal 28 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art78 · fonte su Normattiva