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[1]Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale del Regno, le norme per l'attuazione di essa saranno stabilite in un Regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, del Consiglio superiore di Sanita' e del Consiglio dall'Industria e del Commercio. La legge entrera' in vigore quattro mesi dopo la pubblicazione del Regolamento.

[2]Le successive modificazioni al Regolamento entreranno pure in vigore quattro mesi dopo la loro pubblicazione.

Testo in vigore dal 7 luglio 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-06-19;242~art15 · fonte del testo