Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1902
Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. 320 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Non possono essere ammessi ai lavori contemplati in questa legge e nel Regolamento, di cui nell'articolo 15, le donne minorenni ed i fanciulli sino a 15 anni compiuti, che non sieno forniti d'un libretto e d'un certificato medico, scritto nel libretto, da cui risulti che sono sani e adatti al lavoro, cui vengono destinati.
tolto: II libretto sara' conforme al modello che sara' stabilito nel Regolamento, verra' somministrato ai Comuni dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, e rilasciato gratuitamente all'operaio dal Sindaco del Comune, dove questi ha la sua dimora abituale.
tolto: Il libretto deve indicare la data di nascita della donna minorenne e del fanciullo; che sono stati vaccinati; che sono riconosciuti sani e adatti al lavoro in cui vengono impiegati; che hanno frequentato il corso elementare inferiore, ai sensi dell'art. 2 della legge del 15 luglio 1877, n. 3961, e superato l'esame di compimento, salvo il caso d'incapacita' intellettuale certificato dall'autorita' scolastica; e che abbiano frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 luglio 1904, n. 182.
tolto: E' concesso un termine fino al 1° luglio 1910, affinche' possano mettersi in regola gl'industriali che impiegano fanciulli d'ambo i sessi non forniti del certificato di aver frequentato il corso elementare inferiore ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1877 n. 3961, e superato l'esame di compimento, e di avere frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 luglio 1904 n. 182.
tolto: L'uffiziale sanitario del Comune deve eseguire la visita medica e rilasciare il certificato nel libretto, senza alcun compenso a carico dell'operaio.
tolto: La spesa eventuale, tanto della prima visita medica, quanto delle successive, sara' a carico dei Comuni. Nel Regolamento sara' stabilito in quali casi la visita medica dovra' essere ripetuta.
tolto: Il libretto, il certificato medico, il certificato di nascita e tutti i documenti necessari per ottenerli saranno esenti da tassa di bollo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1902-06-19;242~art2 · fonte del testo