Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. 145 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Non saranno ammessi al lavoro negli opifici industriali, nei laboratori, nelle costruzioni edilizie e nei lavori non sotterranei delle cave, miniere e gallerie i fanciulli dell'uno e dell'altro sesso che non abbiano compiuto l'eta' di anni 12.

tolto: Per l'ammissione ai lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie, l'eta' minima dovra' essere di 13 anni compiuti dove esiste trazione meccanica, di 14 dove non esiste; ne sono escluse le donne di qualsiasi eta'.

tolto: Non saranno ammessi ai lavori pericolosi, troppo faticosi o insalubri, ancorche' non eseguiti nei luoghi indicati nel primo capoverso di questo articolo, salvo il disposto del capoverso dell'art. 4 della legge 19 giugno 1902, i fanciulli d'eta' minore dei 15 anni compiuti e le donne fino a 21 anni compiuti.

tolto: Nelle solfare di Sicilia potranno essere ammessi al lavoro di carico e scarico dei forni i fanciulli che abbiano compiuti i 14 anni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1902-06-19;242~art1 · fonte del testo