Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1902
Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. 145 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Non saranno ammessi al lavoro negli opifici industriali, nei laboratori, nelle costruzioni edilizie e nei lavori non sotterranei delle cave, miniere e gallerie i fanciulli dell'uno e dell'altro sesso che non abbiano compiuto l'eta' di anni 12.
tolto: Per l'ammissione ai lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie, l'eta' minima dovra' essere di 13 anni compiuti dove esiste trazione meccanica, di 14 dove non esiste; ne sono escluse le donne di qualsiasi eta'.
tolto: Non saranno ammessi ai lavori pericolosi, troppo faticosi o insalubri, ancorche' non eseguiti nei luoghi indicati nel primo capoverso di questo articolo, salvo il disposto del capoverso dell'art. 4 della legge 19 giugno 1902, i fanciulli d'eta' minore dei 15 anni compiuti e le donne fino a 21 anni compiuti.
tolto: Nelle solfare di Sicilia potranno essere ammessi al lavoro di carico e scarico dei forni i fanciulli che abbiano compiuti i 14 anni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1902-06-19;242~art1 · fonte del testo