Art. 16
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[1]Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 19 giugno 1902.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]G. BACCELLI.
[6]Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.
Testo in vigore dal 7 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
