Art. 5-bis
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]((Il divieto del lavoro notturno delle donne potra' essere tolto in quelle stagioni e in quei casi in cui il lavoro delle donne si applica sia a materie prime, sia a materie in lavorazione suscettibili di rapida alterazione, quando cio' sia necessario per salvare tali materie da una perdita inevitabile.
[2]Le norme per la concessione di tali eccezioni saranno determinate nel regolamento per la esecuzione della presente legge)).
Testo in vigore dal 25 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
