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[1]((Il divieto del lavoro notturno delle donne potra' essere tolto in quelle stagioni e in quei casi in cui il lavoro delle donne si applica sia a materie prime, sia a materie in lavorazione suscettibili di rapida alterazione, quando cio' sia necessario per salvare tali materie da una perdita inevitabile.

[2]Le norme per la concessione di tali eccezioni saranno determinate nel regolamento per la esecuzione della presente legge)).

Testo in vigore dal 25 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1902-06-19;242~art5bis · fonte del testo