Art. 2
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Le domande per ottenere il prolungamento di durata di cui al precedente articolo, corredate dei documenti necessari per la dimostrazione della mancata o della parziale utilizzazione del brevetto per cause connesse con lo stato di guerra, debbono essere presentate all'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi presso il Ministero dell'industria e del commercio entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sulle domande suddette provvede la Commissione di cui all'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative sui brevetti per invenzioni industriali.
Testo in vigore dal 31 ottobre 1950 al 6 dicembre 1951
