Art. 2
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Le domande per ottenere il prolungamento di durata di cui al precedente articolo, corredate dei documenti necessari per la dimostrazione della mancata o della parziale utilizzazione del brevetto per cause connesse con lo stato di guerra, debbono essere presentate all'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi presso il Ministero dell'industria e del commercio entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 1 Sulle domande suddette provvede la Commissione di cui all'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative sui brevetti per invenzioni industriali.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 ottobre 1951, n. 1183
1La L. 20 ottobre 1951, n. 1183 ha disposto (con l'art. 2) che "Le domande di prolungamento che non siano state presentate entro il termine previsto dall'art. 2 della predetta legge 10 ottobre 1950, n. 842, possono essere proposte entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge."
Testo in vigore dal 6 dicembre 1951 al 22 dicembre 2008
