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[1]Il 1° comma dell'art. 3 della legge suddetta e' sostituito dal seguente:

[2]«Salvo i casi ammessi per legge, o di speciale autorizzazione Sovrana, non puo' dimettersi dal grado l'ufficiale che non abbia compiuto il 55° anno di eta'».

Testo in vigore dal 8 maggio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-03-24;459~art2 · fonte del testo