Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 1930 al 16 dicembre 2009. 76 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Gli ufficiali, gia' di milizia territoriale, che alla data del 31 dicembre 1923 avevano superato l'eta' di 40 anni e che non sono presentemente inscritti nel complemento, devono considerarsi, in virtu' della presente legge, ufficiali di tale categoria e rivestiti del grado che allora avevano o che eventualmente avessero conseguito in altri ruoli dopo il 30 dicembre 1923, purche' non abbiano ancora superato, a seconda del grado da essi rivestito, i limiti di cui all'art. 1.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1930-03-24;459~art5 · fonte del testo