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[1]Il n. 2 dell'art. 21 del R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, e sostituito dal seguente:

[2]«2° aver compiuto il 18° anno di eta' e non superato il 40°. Pero' il limite superiore e' portato a 55 anni per il conferimento della nomina predetta ai sottufficiali e militari che abbiano prestato servizio in reparti operanti o comandi mobilitati dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918».

Testo in vigore dal 8 maggio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-03-24;459~art3 · fonte del testo