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Le disposizioni della legge 27 giugno 1929, n. 1144, e quelle della presente legge s'intendono applicabili anche agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che abbiano gia' compiuto il 39° anno di eta' e non superato il 55° alla data di entrata in vigore della citata legge e della presente legge.

Testo in vigore dal 8 maggio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-03-24;459~art4 · fonte del testo