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Gli ufficiali, gia' di milizia territoriale, che alla data del 31 dicembre 1923 avevano superato l'eta' di 40 anni e che non sono presentemente inscritti nel complemento, devono considerarsi, in virtu' della presente legge, ufficiali di tale categoria e rivestiti del grado che allora avevano o che eventualmente avessero conseguito in altri ruoli dopo il 30 dicembre 1923, purche' non abbiano ancora superato, a seconda del grado da essi rivestito, i limiti di cui all'art. 1.

Testo in vigore dal 8 maggio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-03-24;459~art5 · fonte del testo