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[1]Gli ufficiali che, in applicazione dell'art. 51 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, sono stati, per eta', o inscritti nel ruolo di riserva, o collocati in congedo assoluto, devono essere considerati, in virtu' della presente legge, ufficiali di complemento, qualora non abbiano superato i limiti stabiliti dall'art. 1.

[2]Essi conserveranno, nel nuovo ruolo, il grado che eventualmente avessero conseguito nella riserva.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti de] Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 24 marzo 1930 - Anno VIII

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Gazzera - Sirianni - Balbo - Mosconi.

[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 8 maggio 1930 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1930-03-24;459~art6 · fonte del testo