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[1]Gli ufficiali che, in applicazione dell'art. 51 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, sono stati, per eta', o inscritti nel ruolo di riserva, o collocati in congedo assoluto, devono essere considerati, in virtu' della presente legge, ufficiali di complemento, qualora non abbiano superato i limiti stabiliti dall'art. 1.
[2]Essi conserveranno, nel nuovo ruolo, il grado che eventualmente avessero conseguito nella riserva.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti de] Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 24 marzo 1930 - Anno VIII
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Gazzera - Sirianni - Balbo - Mosconi.
[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 8 maggio 1930 al 16 dicembre 2009
