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Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore mediante prelevamento dalle somme da lui riscosse a qualunque titolo ((ovvero sequestrate o comunque nella disponibilita' del procedimento)). Se dalla gestione dei beni sequestrati non e' ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento del compenso all'amministratore, per il rimborso delle spese da lui sostenute per i suoi coadiutori e quelle di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilita' del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto a recupero. Se il sequestro e' revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'art. 2-septies, nonche' il rimborso delle spese di cui al comma 3, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore puo' proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente.

Testo in vigore dal 8 agosto 2009 al 4 aprile 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 158/1997

    Questione inammissibile
    29 maggio 1997

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-octies comma sette, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), introdotto dall'art. 3 del d.-l. 14 giugno 1989, n. 230 (Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575), convertito, con…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 665 c.p.p. · Art. 2-octies ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere))

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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