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((Il sequestro, disposto ai sensi dell'articolo 2-ter, e' eseguito sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo e sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici. Non possono essere nominate custodi dei beni sequestrati le persone nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, ne' il coniuge, i parenti, gli affini, o le persone con esse conviventi)).

Testo in vigore dal 29 settembre 1982 al 9 agosto 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575~art2quater · fonte su Normattiva