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Il sequestro, disposto ai sensi dell'articolo 2-ter, e' eseguito sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo e sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 GIUGNO 1989, N. 230, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1989, N. 282)).

Testo in vigore dal 9 agosto 1989 al 8 agosto 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575~art2quater · fonte su Normattiva