Art. 3-quinquies
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Abrogato dal 13 ottobre 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Abrogato dal 13 ottobre 2011
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Non è fondata, in riferimento all'art. 27, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto assoggetta al provvedimento di confisca i titolari di beni "oggettivamente pericolosi" (nella specie, quote di una società a responsabilità limitata), per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, così da venire a sopportare le conseguenze pregiudizievoli di un comportamento altrui. Infatti, ove, all'esito della temporanea sospensione dall'amministrazione dei beni, emergano elementi atti a far ritenere che quei beni siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, e si appalesi quindi per questa via ormai realizzata una obiettiva commistione di interessi tra attività di impresa e attività mafiosa, ben si spiega la funzione e la legittimità del provvedimento ablatorio, giacché gli effetti che ne scaturiscono si riflettono sui beni di un soggetto certamente non estraneo rispetto al quadro della complessiva gestione del patrimonio mafioso, che a sua volta rappresenta, in ultima analisi, l'obiettivo finale che la confisca mira a comprimere. red.: G. Conti
Art. 27 cost. · Art. 3-quinquies ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere))
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575~art3quinquies · fonte su Normattiva