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[1]Art. 3-quinques.

[2]((1. L'amministratore adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 2-septies anche nei confronti del pubblico ministero. 2. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza della sospensione provvisoria dalla amministrazione dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale puo' essere chiamato a partecipare il giudice delegato di cui all'articolo 2-sexies, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego. 3. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale puo' stabilire l'obbligo nei confronti di chi ha la proprieta', l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a cinquanta milioni di lire o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente. 4. Chi omette di effettuare entro i termini indicati le comunicazioni di cui al comma 3 e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna segue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali e' stata omessa la comunicazione.))

Testo in vigore dal 8 agosto 1992 al 30 novembre 1995

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 487/1995

    Ha colpito questo articolo
    20 novembre 1995

    Non è fondata, in riferimento all'art. 27, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto assoggetta al provvedimento di confisca i titolari di beni "oggettivamente pericolosi" (nella specie, quote di una società a responsabilità limitata), per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, così da venire a sopportare le conseguenze pregiudizievoli di un comportamento altrui. Infatti, ove, all'esito della temporanea sospensione dall'amministrazione dei beni, emergano elementi atti a far ritenere che quei beni siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, e si appalesi quindi per questa via ormai realizzata una obiettiva commistione di interessi tra attività di impresa e attività mafiosa, ben si spiega la funzione e la legittimità del provvedimento ablatorio, giacché gli effetti che ne scaturiscono si riflettono sui beni di un soggetto certamente non estraneo rispetto al quadro della complessiva gestione del patrimonio mafioso, che a sua volta rappresenta, in ultima analisi, l'obiettivo finale che la confisca mira a comprimere. red.: G. Conti

    Art. 27 cost. · Art. 3-quinquies ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere))

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575~art3quinquies · fonte su Normattiva