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Le pene stabilite dalla legge per l'omessa denuncia d'armi e per l'abusivo porto di esse sono triplicate ove si tratti di fucile mitragliatore o fucile a canne mozzate o bombe o altre materie esplodenti detenuti o trasportati da parte di persona sottoposta a misure di prevenzione con provvedimento definitivo.

Testo in vigore dal 5 giugno 1965 al 13 maggio 1991

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575~art9 · fonte su Normattiva