Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino

Art. 14 — Detenzione di vinacce, centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione del vinello

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La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici e' vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 9, comma 1. Fatta eccezione per i casi di esenzione o di ritiro previo controllo previsti dal citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, e per le vinacce destinate ad altri usi industriali, ivi compresi quelli per l'estrazione dell'enocianina, le vinacce e le fecce di vino comunque ottenute dalla trasformazione delle uve e dei prodotti vinosi devono essere avviate direttamente alle distillerie autorizzate ai sensi dell'articolo 27 del medesimo regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, e dei relativi regolamenti comunitari applicativi. E' consentita alle distillerie l'istituzione di centri di raccolta temporanei fuori fabbrica previa autorizzazione, valida per una campagna vitivinicola, rilasciata dal competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, al quale deve essere presentata domanda in carta da bollo con specificazione della sede e dell'ubicazione dei locali interessati, nonche' del quantitativo presunto di sottoprodotti oggetto di richiesta. L'introduzione dei sottoprodotti nei locali di deposito e' comunque subordinata alla tenuta di un registro di carico e scarico, soggetto alle modalita' di cui al citato regolamento (CE) n. 884/2001, e successive modificazioni. La detenzione di vinacce destinate ad altri usi industriali, diversi dalla distillazione, ivi compresa l'estrazione dell'enocianina, deve essere preventivamente comunicata dai responsabili degli stabilimenti industriali utilizzatori all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente in base al luogo di detenzione delle vinacce. La comunicazione, in carta libera e valida per una campagna vitivinicola, deve pervenire all'ufficio periferico con qualsiasi mezzo almeno entro il quinto giorno antecedente alla prima introduzione di vinaccia e deve contenere il nome o la ragione sociale dell'impresa, la sede legale, la partita IVA, l'indirizzo dello stabilimento di detenzione delle vinacce e la quantita' complessiva che si prevede di introdurre nel corso della campagna vitivinicola di riferimento. In ogni caso le fecce di vino, prima di essere estratte dalle cantine, devono essere denaturate con la sostanza rivelatrice prescritta dal Ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono altresi' stabilite le modalita' da osservare per l'impiego della sostanza denaturante. Le operazioni di ottenimento, denaturazione e trasferimento delle fecce di vino sono soggette alla sola comunicazione prevista dall'articolo 10 del citato regolamento (CE) n. 884/2001. La preparazione del vinello e' consentita:

  • a)presso le distillerie e gli stabilimenti per lo sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione;
  • b)presso le cantine dei viticoltori vinificatori di uve proprie aventi capacita' ricettiva non superiore a 25 ettolitri di vino, a condizione che ne siano prodotti non piu' di 5 ettolitri e che siano utilizzati esclusivamente per uso familiare o aziendale. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 APRILE 2010, N. 61)).

Testo in vigore dal 11 maggio 2010 al 10 luglio 2010

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