Art. 21 — Utilizzo delle denominazioni di origine riservate ai vini
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L'utilizzo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche riservate ai vini nella designazione di un aceto di vino puo' essere consentito a condizione che l'elaborazione di quest'ultimo avvenga esclusivamente a partire da un vino a denominazione di origine per il quale e' stata rilasciata la certificazione di idoneita' prevista dall'articolo 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, o, nel caso di vino ad IGT, altra documentazione idonea. Nella designazione degli aceti, l'utilizzo di altre denominazioni riservate a prodotti riconosciuti con denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta puo' essere consentito a condizione che la materia prima utilizzata per tale elaborazione sia stata certificata dall'apposita autorita' competente riconosciuta ai sensi della normativa vigente.
Testo in vigore dal 13 marzo 2006 al 12 gennaio 2017
